Lo Statuto dell’Associazione

Lo Statuto dell'Associazione

 

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ART. 1 (Denominazione, sede, durata, territorio)

  1. E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una Associazione denominata “GIOSTRA DELLA STELLA – PALIO DELLE CONTRADE DI BAGNO A RIPOLI ODV”, da ora in avanti denominata “associazione” con il compito di riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e tutelare la manifestazione storica omonima esistente sul territorio fin dal 1980, diffondendo aspetti culturali e di spettacolo legati al passato di Bagno a Ripoli.
  2. Essa, nell’intento di recuperare le tradizioni della Piana di Ripoli, promuove ed organizza la manifestazione omonima e coordina quanto ad essa si riferisce.
  3. L’Associazione ha carattere di apoliticità e di aconfessionalità e non persegue fini di lucro.
  4. L’Associazione svolge la sua attività in Bagno a Ripoli, riservandosi la possibilità di rappresentare l’intera manifestazione o parte di essa in altri luoghi, sia sul territorio nazionale che estero.
  5. L’Associazione fa parte della Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S) ed automaticamente della Confederazione Europea Giochi Storici (C.E.F.M.H.) delle quali accoglie per intero gli Statuti.
  6. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti. Questi ultimi sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le norme dello Statuto e ne diventano parte integrante e sostanziale.
  7. L’Associazione ha sede nel Comune di Bagno a Ripoli. La sede potrà essere trasferita altrove, nell’ambito del medesimo Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.
  8. Il simbolo ufficiale dell’Associazione è costituito da un cavallo al galoppo, montato da un cavaliere armato di spada ed intento con essa ad infilare una stella forata. Tale simbolo è rappresentato in allegato.
  9. Tra i propri simboli, l’Associazione adotta anche il vessillo della “Lega di Ripoli” costituito da un leone rampante color oro in fondo blu, nonché il vessillo rappresentante i gonfaloni delle quattro Contrade, come allegati al presente Statuto.

 

ART. 2 (Finalità)

  1. L’Associazione non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
  3. L’associazione svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
    – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di:
    – fare memoria del passato, riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
    – dare vita ad una festa popolare articolata in momenti di recupero delle tradizioni ripolesi ed a giochi richiamanti aspetti del costume del Rinascimento fiorentino;
    – aggregare la popolazione delle contrade e dell’intero paese, in una comunità più viva e partecipata;
    – favorire gli scambi culturali con le città aderenti alla F.I.G.S. e con tutte le altre, anche straniere, interessate al rilancio delle tradizioni;
    – favorire attraverso il contatto con la storia la coesione delle coscienze;
    – sviluppare tra le contrade il senso dell’amicizia e della solidarietà oltre ad un leale spirito di competitività.
  5. L’Associazione promuove iniziative di formazione, divulgazione e informazione presso la popolazione del Comune, le scuole e le altre associazioni, al fine di far conoscere ai giovani gli scopi dell’Associazione e garantirne la continuità.
  6. L’Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché della partecipazione ad altre associazioni, società o enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
  7. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
  8. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3 (Manifestazioni)

  1. La manifestazione principale, che normalmente si svolge la seconda domenica di settembre, è costituita da:
    – Giochi ed attrazioni richiamanti aspetti del Rinascimento Fiorentino;
    – Corteo storico;
    – Giostra della Stella. I giochi del pomeriggio e la Giostra, sono regolamentati dal “Regolamento dei giochi”. Tale regolamento deve essere approvato all’unanimità dei Responsabili delle Contrade e dai Commissari di Contrada entro il mese di maggio, durante l’apposita riunione convocata dal Presidente. Eventuali modifiche o migliorie, a tale regolamento, devono essere proposte da due Contrade e eventualmente approvate all’unanimità.
  2. Altre manifestazioni di carattere ludico, culturale, sociale e di intrattenimento, potranno essere introdotte, anche a scopo di autofinanziamento, su iniziativa del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto e dal Regolamento organizzativo.

 

ART. 4 (Forma giuridica, durata)

L’Associazione non ha personalità giuridica ed ha durata illimitata.

 

ART. 5 (Associati)

  1. Entrano a far parte dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche che, residenti o non residenti nel comune di Bagno a Ripoli, hanno compiuto gli anni 18 (diciotto), e ne facciano espressa richiesta scritta. Al momento della delibera di ammissione favorevole da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo socio potrà versare la propria quota associativa. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, nei casi di cui all’art. 6 del presente statuto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
  2. Anche i minorenni potranno associarsi previa autorizzazione scritta dei genitori, valida fino al compimento della maggiore età.
  3. L’ammissione ad associato viene accolta dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Le domande di ammissione presentate dopo la fine del mandato del Consiglio Direttivo in carica restano sospese e verranno esaminate dal nuovo Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
  5. Ogni associato si deve impegnare a prendere visione e ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
  6. Gli associati non residenti nel Comune di Bagno a Ripoli godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri degli associati residenti, tranne quanto previsto dal Regolamento dei giochi in vigore e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Possono inoltre esserci degli associati onorari tra le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in favore dell’Associazione. Anch’essi dovranno presentare comunque la loro domanda di ammissione. Il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli è di diritto associato e Presidente Onorario dell’Associazione.

 

ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
– Esaminare i libri associativi, disponibili in formato cartaceo presso la sede legale, attraverso richiesta scritta al Consiglio Direttivo

Gli associati hanno l’obbligo di:
– Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– Versare la quota associativa annuale.

 

ART. 7 (Perdita della qualità di associato)

  1. La qualità di associato si perde per:
    – Morte dell’associato;
    – Mancato pagamento della tessera associativa entro il 30 giugno di ogni anno o entro 60 gg dalla delibera di approvazione del consiglio direttivo.
    – Recesso: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Tale recesso avrà decorrenza immediata.
    – Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato ove possibile e se dallo stesso richiesto, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  2. Vengono espressamente ritenuti “gravi motivi” ai fini suddetti:
    a) lo svolgimento di attività, a titolo personale o tramite partecipazione ad altre associazioni, ritenute in contrapposizione con gli scopi e le finalità dell’Associazione Giostra della Stella – Palio delle Contrade;
    b) la partecipazione presso altre associazioni o privati, come figuranti, senza avere avuto il preventivo benestare scritto del Consiglio Direttivo;
    c) la divulgazione di notizie ritenute ingiuriose e/o diffamatorie nei confronti dell’Associazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche informatico;
    d) la proposizione di azioni legali nei confronti dell’Associazione per controversie risolvibili attraverso gli organi interni previsti dallo Statuto, senza avere previamente esperito il ricorso a tali organi.
  3. Contro le deliberazioni di esclusione è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri nei termini e nelle forme previste dallo Statuto.

 

ART. 8 (Provvedimenti disciplinari e sospensione)

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di irrogare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento organizzativo, nei confronti di quelle Contrade o di quegli associati che non abbiano rispettato le norme statutarie e regolamentari vigenti. Tra le sanzioni è prevista la sospensione dalla qualifica di associato e/o di dirigente, che può essere irrogata per un periodo massimo di un anno. Allo scadere di tale periodo l’associato o il dirigente deve essere riammesso nella sua qualifica o escluso dall’Associazione.
  2. I provvedimenti di cui al comma precedente vengono presi dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e devono essere comunicati per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati.
  3. Contro i provvedimenti suddetti è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini e nelle forme previste dallo Statuto.

 

ART. 9 (Controversie)

  1. Le controversie sorte all’interno di ogni Commissione delle Contrade o fra le Commissioni, cevono essere rappresentate dai Capitani al Consiglio Direttivo il quale deciderà se deferirle al Collegio dei Probiviri.
  2. Le altre controversie, ivi comprese quelle sorte all’interno del Consiglio direttivo, possono essere deferite dagli interessati direttamente al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dallo Statuto.

 

ART. 10 (Risorse economiche – patrimonio)

  1. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:
    • dalle quote di associazione;
    • da contributi, donazioni, lasciti, successioni di terzi disposti a favore della Associazione per la sua attività statutaria;
    • dai contributi erogati dagli enti pubblici e da privati;
    • dalle attrezzature inventariate, ivi compresi mezzi e costumi;
    • proventi da attività di raccolta fondi;
    • proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore.
  2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili, avanzi di gestione o riserve, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’associazione dovrà essere utilizzato a favore di attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto secondo le modalità previste dal successivo art. 25.

 

ART. 11 (Anno sociale e amministrativo)

L’anno sociale e amministrativo va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 12 (Contrade)

  1. Per le finalità che l’Associazione persegue attraverso le manifestazioni, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, il paese di Bagno a Ripoli e le frazioni ad esso limitrofe sono divise in quattro Contrade:
    • “Alfiere” (già Pieve a Ripoli) colori: bianco rosso e blu;
    • “Cavallo” (già Baroncelli) colori: rosso giallo e bianco;
    • “Mulino” (già Candeli) colori: verde turchese e bianco;
    • “Torre” (già Quarto) colori: rosso blu e giallo.
    Le zone geografiche di estensione delle Contrade sono stabilite dal Consiglio direttivo previa deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare il numero, il nome, gli emblemi e le zone geografiche di estensione delle Contrade con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.
  2. Le Contrade sono mere ripartizioni territoriali necessarie allo svolgimento delle attività statutarie e non costituiscono autonome associazioni.

 

ART. 13 (Organi dell’Associazione)

  1. Gli Organi dell’Associazione sono:
    • L’Assemblea degli Associati
    • Il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione
    • Il Collegio dei Sindaci revisori
    • Il Collegio dei Probiviri
  2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria, fatte salve le spese ordinarie di modesta entità per le quali provvederà direttamente il Cassiere senza necessità di preventiva autorizzazione.

 

ART. 14 (Assemblea degli Associati)

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione e rappresenta l’universalità degli associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro e non oltre il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
  3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da un suo incaricato. L’Assemblea straordinaria deve essere altresì necessariamente convocata, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne facciano espressa istanza scritta:
    – 1/5 (un quinto) degli associati;
    – 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo;
    – il Collegio dei Sindaci revisori;
    – il Collegio dei Probiviri.
  4. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante avviso, contenente l’ordine del giorno nonché l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da affiggersi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nonché presso luoghi ben visibili di ciascuna Contrada. Il Consiglio Direttivo e ciascuna Contrada dovranno garantire la massima diffusione e visibilità sul territorio di detta convocazione.
  5. Per la validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria occorre in prima convocazione la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti, salvo quanto previsto dal successivo art. 24 comma 1. Prima di provvedere alla discussione dell’ordine del giorno l’Assemblea provvede alla nomina di un presidente di assemblea e di un segretario verbalizzante.
  6. L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
    • Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • Approva gli atti e le decisioni del Consiglio direttivo per i quali lo Statuto o i Regolamenti prevedono l’approvazione assembleare;
    • Nomina, quando necessario, la Commissione Elettorale le cui funzioni e prerogative sono disciplinate dal Regolamento organizzativo;
    • Delibera sulla esclusione degli associati;
    • Delibera sulle modificazioni dello statuto;
    • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  7. L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’ordinaria, ma con preavviso minimo di 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ed ha il compito di:
    – deliberare su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità o importanza;
    – deliberare sulle modifiche dello Statuto;
    – deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  8. L’Assemblea straordinaria altresì, nel caso di cui all’ art. 14 comma 9 ed all’art. 16 comma 3, deve provvedere all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri;
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati partecipanti al voto, salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto. È consentita la partecipazione e l’espressione del voto mediante il conferimento di delega ad altro associato. Ciascun associato non potrà ricevere più di 3 (tre) deleghe. Non è ammesso il conferimento di deleghe per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri.
  10. Per contingenti ragioni di opportunità le adunanze dell’Assemblea possono essere interrotte ed aggiornate su decisione insindacabile del presidente dell’assemblea o quando ne faccia espressa richiesta 1/4 (un quarto) degli associati presenti.

 

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri non inferiore a 13 (tredici) ed un numero massimo di 17 (diciassette) ed è composto dai membri eletti dall’Assemblea tra i propri associati. Affinché il Consiglio Direttivo rispecchi adeguatamente la compagine associativa, dovrà includere 2 rappresentanti per ogni contrada. Anch’essi saranno eletti insieme al resto del consiglio direttivo durante l’assemblea dei soci, in una sezione a loro riservata, al fine di garantire un’equa rappresentanza di ogni contrada. I 2 associati nominati per ogni contrada saranno a tutti gli effetti membri del consiglio direttivo, ed andranno a ricoprire, dopo la loro nomina da parte del consiglio, i ruoli di Capitano ed Esperto di ogni contrada. Per ogni commissione di contrada non potranno essere eletti più di 2 soci.
  2. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i consiglieri possono essere rieletti. Alla scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo resta in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio.
  3. Il Consiglio Direttivo deve insediarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’elezione dei membri eletti dall’Assemblea degli associati.
  4. Nella prima adunanza il Consiglio Direttivo provvede alla nomina, al suo interno, di tutte le cariche ed anche alla nomina di un Capitano di contrada e di un esperto per ciascuna delle Contrade, con funzione di coordinamento della sua commissione e delle attività della rispettiva area territoriale.
  5. Nel caso taluno dei consiglieri eletti dall’Assemblea debba abbandonare il proprio incarico, spetterà al Consiglio Direttivo designare il sostituto procedendo ad attingere dalla graduatoria dei non eletti indicati dall’Assemblea, o in subordine provvedendo alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del sostituto.
  6. Le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo comportano l’automatica decadenza di tutti gli organi elettivi in carica. In questo caso il Consiglio Direttivo dimissionario dovrà nominare immediatamente la Commissione Elettorale che provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria per gli  adempimenti elettorali di cui all’art. 13 comma 10. Il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio.
  7. L’ingiustificata mancata partecipazione al Consiglio Direttivo per 5 (cinque) sedute consecutive, comporta, dopo un richiamo scritto ed in caso di ulteriore assenza, l’automatica decadenza dalla carica di consigliere direttivo. In tal caso si provvederà alla comunicazione di tale decadenza all’interessato ed alla sua sostituzione secondo le modalità suddette.
  8. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
    • Deliberare annualmente la quota sociale
    • esaminare le proposte programmatiche avanzate dalla Segreteria ed autorizzare le relative spese;
    • deliberare l’ammissione degli associati;
    • selezionare, organizzare e coordinare le manifestazioni e le attività che l’Associazione promuove o a cui partecipa;
    • tenere in custodia i costumi, le bandiere e tutta l’attrezzatura di proprietà dell’Associazione utilizzata nelle manifestazioni, salvo quella data in uso, comodato e/o gestione ai Consigli di Contrada;
    • provvedere alla raccolta di fondi dagli enti e dai privati;
    • vigilare sulle attività associative e contabili delle Contrade e coordinarle;
    • garantire e promuovere il buon esito e la continuità delle manifestazioni con la collaborazione degli associati;
    • tenere i contatti con gli organi delle federazioni cui aderisce l’associazione, con le altre associazioni e con gli Enti Locali;
    • ratificare le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza;
    • nominare e revocare gli incarichi di capitano ed esperto di contrada;
    • predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
  9. Il Consiglio Direttivo svolge i suoi compiti strutturandosi in Commissioni con compiti tecnici, propositivi ed esecutivi a seconda delle varie necessità. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo e formate da membri dello stesso e/o da collaboratori esterni scelti dal Consiglio Direttivo; in ogni caso le deliberazioni delle Commissioni devono essere sempre sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è per sua natura neutrale nei confronti delle Contrade ed è posto al di sopra delle parti allo scopo di realizzare le manifestazioni in modo unitario. Il Consiglio Direttivo è anche competente a giudicare le violazioni allo Statuto ed ai regolamenti da parte di tutti gli associati e delle Contrade ferme restando le competenze del Collegio dei Probiviri.
  11. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente o del Vicepresidente almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 (un terzo) dei propri membri o del Presidente. La convocazione è fatta di norma al termine di ogni singola riunione, ed eventualmente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà, possibilmente, indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale da parte del Segretario o, in caso di sua assenza o indisponibilità, da parte di altro consigliere incaricato dal Presidente o dal Vice Presidente.
  12. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
  13. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 16 (Segreteria)

  1. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere che costituiscono nel loro insieme la Segreteria, della quale possono essere chiamati a far parte anche altri associati aventi specifiche competenze tecniche.
  2. Alla Segreteria spettano i seguenti compiti:
    • coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni;
    • dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
    • selezionare e/o elaborare le proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;
    • coordinare e vigilare l’attività delle varie componenti dell’Associazione;
    • curare lo svolgimento degli ordinari adempimenti burocratici, fiscali, contabili ed amministrativi.
  3. C’è incompatibilità fra le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.

 

ART. 17 (Presidente del Consiglio Direttivo)

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione, sia nello svolgimento delle manifestazioni, sia nei confronti dei terzi, sia in giudizio e svolge le seguenti funzioni:
    • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
    • redige l’ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle eventuali proposte delle Contrade e dei membri del Consiglio Direttivo;
    • coordina le attività dell’Associazione con la collaborazione del Consiglio Direttivo e delle Contrade;
    • convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati;
    • redige la relazione annuale e quella programmatica sulle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  2. Il Presidente decade dal suo incarico allorché la maggioranza assoluta dei consiglieri esprima voto di sfiducia e allorché perda la qualità di associato. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente scelto fra i membri del Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del motivo di decadenza.
  3. Nel caso in cui non fosse possibile la nomina di un nuovo Presidente entro tale termine, il Consiglio Direttivo deve immediatamente dichiarare il proprio scioglimento, nominare la Commissione Elettorale che provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria per gli adempimenti elettorali di cui all’art. 13 comma 8.

 

ART. 18 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

 

ART. 19 (Segretario e Cassiere)

  1. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
    • coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
    • unitamente al Presidente e al Vice Presidente nomina i membri della Segreteria e li coordina nell’espletamento delle normali attività;
    • tiene aggiornati i libri contabili;
    • redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea;
    • comunica ai componenti il Consiglio gli ordini del giorno delle riunioni.
  2. Il Cassiere è responsabile dei fondi esistenti in cassa e svolge le seguenti funzioni:
    • provvede ai pagamenti ed agli incassi;
    • redige ed aggiorna il libro cassa;
    • coadiuva il Segretario nella redazione dei bilanci, sottoponendoli a controllo e verifica.

 

ART. 20 (Collegio dei Sindaci revisori)

  1. Il Collegio dei Sindaci revisori è costituito da 3 (tre) membri effettivi, più 3 (tre) supplenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati contestualmente all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed ha il compito di esaminare le scritture contabili ed i bilanci dell’Associazione che deve controfirmare prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli associati. Nella prima seduta il Collegio provvede alla nomina di un presidente il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
  2. Il Collegio indirizza al Consiglio Direttivo le raccomandazioni che ritiene necessarie al buon andamento amministrativo. I Sindaci revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con facoltà di parola. In occasione dell’Assemblea ordinaria il Collegio produce una relazione sull’attività svolta.
  3. La carica di Sindaco revisore e quella di consigliere direttivo sono incompatibili.
  4. Nel caso che uno dei membri effettivi del Collegio debba lasciare il proprio incarico esso è sostituito dal primo dei membri supplenti non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina per cooptazione del nuovo Sindaco revisore.
  5. Nelle ipotesi di cui all’art. 15 comma 6 ed all’art. 17 comma 3, il Collegio dei Sindaci revisori decade automaticamente.

 

ART. 21 (Collegio dei Probiviri)

  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati contestualmente all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta il Collegio provvede alla nomina di un presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
  2. Il Collegio è convocato dal suo presidente con ordine del giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto verbale da inviare al Consiglio Direttivo per i relativi adempimenti. In occasione dell’Assemblea ordinaria il Collegio produce una relazione sull’attività svolta;
  3. Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
    • regola i conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
    • decide sulle impugnative proposte contro gli Organi statutari in merito alla legittimità di atti e deliberazioni assunte;
    • vigila sull’osservanza e sul rispetto dello Statuto e Regolamenti interni;
    • delibera sulla esclusione degli associati;
    • decide sui ricorsi in generale.
  4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili ed inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti od eventi contestati.
  5. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all’interno della Associazione.
  6. Nel caso che uno dei membri effettivi del Collegio debba lasciare il proprio incarico esso è sostituito dal primo dei membri supplenti non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina per cooptazione del nuovo Proboviro.
  7. Nelle ipotesi di cui all’art. 15 comma 6 ed all’art. 17 comma 3, il Collegio dei Probiviri decade automaticamente.

 

ART. 22 (Commissioni di Contrada)

  1. Le Commissioni di Contrada sono costituite dal Capitano e dall’esperto di contrada nominati tra i membri eletti del Consiglio Direttivo. Essi potranno avvalersi di un numero minimo di 7 (sette) collaboratori tra gli associati. La Commissione al suo interno nomina il Segretario e l’Economo e procedono alla divisione delle varie competenze. L’ingiustificata mancata partecipazione alla Commissione di Contrada per 5 (cinque) sedute consecutive, comporta, dopo un richiamo scritto ed in caso di ulteriore assenza, l’automatica decadenza dalla carica di collaboratore di contrada. In tal caso si provvederà alla comunicazione di tale decadenza all’interessato ed alla sua sostituzione.
  2. Tra i compiti della Commissione di Contrada sono comprese quelli di:
    • selezionare e preparare gli atleti;
    • scegliere i figuranti in accordo con le indicazioni del Consiglio Direttivo;
    • organizzare le manifestazioni della Contrada nel contesto degli scopi perseguiti dall’Associazione;
    • diffondere le iniziative dell’Associazione e coinvolgere nelle stesse il maggior numero di persone;
    • mettere a disposizione i figuranti richiesti per le manifestazioni ufficiali in sede e fuori sede e per le uscite comuni; in caso di concomitanza tra manifestazioni, dovranno avere la precedenza quelle ufficiali su quelle di contrada;
    • tenere aggiornata la cassa e le operazioni del conto corrente dedicato, predisporre annualmente i rendiconti, le previsioni di spesa e l’inventario dei costumi e delle attrezzature in dotazione, che devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo in tempo utile da consentire la predisposizione dei bilanci.
  3. Il Capitano è il rappresentante ufficiale della Commissione di Contrada. Ad esso compete convocare la propria Commissione e coordinare le attività ludiche, culturali ed economiche della Contrada. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto il relativo verbale.
  4. Ogni Commissione di Contrada è tenuta a dare preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo delle iniziative organizzate.
  5. Nelle ipotesi di cui all’art. 15 comma 6 ed all’art. 17 comma 3, le Commissioni di Contrada decadono automaticamente.

 

ART. 23 (Regolamenti attuativi)

  1. Le modalità attuative del presente Statuto sono stabilite da apposito Regolamento organizzativo, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di redigere ed adottare ulteriori Regolamenti volti a disciplinare singoli aspetti e/o attività dell’Associazione.

 

ART. 24 (Modifiche dello Statuto)

  1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
  2. È ammessa la modifica dello Statuto anche mediante il conferimento di deleghe agli associati presenti da parte degli assenti. Ogni associato non potrà ricevere più di 3 (tre) deleghe.

 

ART. 25 (Scioglimento – Liquidazione)

  1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
  2. In caso di scioglimento il patrimonio della Associazione non potrà essere diviso tra gli associati, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. La scelta dell’ente del Terzo settore sarà deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e da essa approvata.
  3. La deliberazione di scioglimento deve contenere anche la nomina di uno o più liquidatori ai quali verranno conferiti i relativi poteri.

 

ART. 26 (Norma di chiusura)

Per quanto non regolato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.